Ordinanza — n. 47234/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: BEBOV KRASIMIROV TSVETAN nato il 13/04/1968 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di TERAMOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto cne li Procuratore generale presso la corte ai appeito ae L Aquila ha impugnato la sentenza che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Bebov Krasimirov Tsvetan per il reato a lui ascritto di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 perché estinto per intervenuta prescrizione deducendo, con un unico motivo, la violazione ai iegge in relazione alla aicniarazione ai intervenuta prescrizione; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza !'ncervnn-,n 1:rrrAni !Irri.p.ignn,V‘ne, ai ccmcí degh nn m i 1 lof-1- c), e 2, lett. c), e 591 cod. proc. pen.; che, invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 16 marzo 2021, con contestuale deposito dei motivi ed è stata comunicata alla Procura generale in aata 3 novembre 2022; che, pertanto, il termine per proporre impugnazione sarebbe scaduto il 18 novembre 2022, mentre il ricorso per cassazione è stato spedito a mezzo posta solamente in r1.9-1:9- 99 novembre 20-77 ; che, pertanto, la sua proposizione è tardiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47234/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5 del dlgs n. 74 del 2000 perché estinto per intervenuta prescrizione deducendo, con un unico motivo, la violazione ai iegge in relazione alla aicniarazione ai intervenuta prescrizione; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza !'ncervnn-,n 1:rrrAni !Irri.p.ignn,V‘ne, ai ccmcí degh nn m i 1 lof-1- c), e 2, lett. c), e 591 cod. proc. pen.; che, invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 16 marzo 2021, con contestuale deposito dei motivi ed è stata comunicata alla Procura generale in aata 3 novembre 2022; che, pertanto, il termine per proporre impugnazione sarebbe scaduto il 18 novembre 2022, mentre il ricorso per cassazione è stato spedito a mezzo posta solamente in r1.9-1:9- 99 novembre 20-77 ; che, pertanto, la sua proposizione è tardiva.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: BEBOV KRASIMIROV TSVETAN nato il 13/04/1968 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di TERAMOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto cne li Procuratore generale presso la corte ai appeito ae L Aquila ha impugnato la sentenza che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Bebov Krasimirov Tsvetan per il reato a lui ascritto di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 perché estinto per intervenuta prescrizione deducendo, con un unico motivo, la violazione ai iegge in relazione alla aicniarazione ai intervenuta prescrizione; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza !'ncervnn-,n 1:rrrAni !Irri.p.ignn,V‘ne, ai ccmcí degh nn m i 1 lof-1- c), e 2, lett. c), e 591 cod. proc. pen.; che, invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 16 marzo 2021, con contestuale deposito dei motivi ed è stata comunicata alla Procura generale in aata 3 novembre 2022; che, pertanto, il termine per proporre impugnazione sarebbe scaduto il 18 novembre 2022, mentre il ricorso per cassazione è stato spedito a mezzo posta solamente in r1.9-1:9- 99 novembre 20-77 ; che, pertanto, la sua proposizione è tardiva.
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Cosi deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il President