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Ordinanza — n. 47233/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47233/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERGOLINI UGO nato a FERMO il 25/12/1941 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che Sergoiini ugo - imputato dei reato di CUI all'art. 349 cod. pen. - con un unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione di legge e l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità in ordine al mancato accertamento della capacità d'intendere e di volere del ricorrente sul rilievo dell'intermita mentale dello stesso sopravvenuta ai tatti; che tale motivo è inammissibile poiché lo stesso, inerente a violazioni di legge, non risulta essere stato né documentato né allegato nella precedente fase del ie trii-rind 4-2,1 rhn In • n c4- ne nnn ne eircl rnni-iken rli rie-nren .--2„ce-nzinnen • t. 4 4 n4.4 i 44.4 44.4 4.4 4,4-4,0 • 've t..41.-414.• 4_4 g.• 4./u* 4.4,•4 44.4 11 41-* 4 5n 4-4,4 64.% 44.74.4 4.

Regesto Legislator

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art. 349 cod. pen; Ordinanza — n. 47233/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 349 cod. pen. - con un unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione di legge e l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità in ordine al mancato accertamento della capacità d'intendere e di volere del ricorrente sul rilievo dell'intermita mentale dello stesso sopravvenuta ai tatti; che tale motivo è inammissibile poiché lo stesso, inerente a violazioni di legge, non risulta essere stato né documentato né allegato nella precedente fase del ie trii-rind 4-2,1 rhn In • n c4- ne nnn ne eircl rnni-iken rli rie-nren .--2„ce-nzinnen • t. 4 4 n4.4 i 44.4 44.4 4.4 4,4-4,0 • 've t..41.-414.• 4_4 g.• 4./u* 4.4,•4 44.4 11 41-* 4 5n 4-4,4 64.% 44.74.4 4.

Parole chiave

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vizio di procedura violazione di sigilli difetto di sottoscrizione censura formulata in modo carente incapacità di discernimento capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

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art. 349 cod. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERGOLINI UGO nato a FERMO il 25/12/1941 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che Sergoiini ugo - imputato dei reato di CUI all'art. 349 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERGOLINI UGO nato a FERMO il 25/12/1941 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che Sergoiini ugo - imputato dei reato di CUI all'art. 349 cod. pen. - con un unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione di legge e l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità in ordine al mancato accertamento della capacità d'intendere e di volere del ricorrente sul rilievo dell'intermita mentale dello stesso sopravvenuta ai tatti; che tale motivo è inammissibile poiché lo stesso, inerente a violazioni di legge, non risulta essere stato né documentato né allegato nella precedente fase del ie trii-rind 4-2,1 rhn In • n c4- ne nnn ne eircl rnni-iken rli rie-nren .--2„ce-nzinnen • t. 4 4 n4.4 i 44.4 44.4 4.4 4,4-4,0 • 've t..41.-414.• 4_4 g.• 4./u* 4.4,•4 44.4 11 41-* 4 5n 4-4,4 64.% 44.74.4 4.

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 il consigliere estensore fl Presidente