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Ordinanza — n. 47231/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47231/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PACCONE RAFFAELE nato a NAPOLI il 12/09/1959 GAGLIARDI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 20/01/1985 LEONE VINCENZO nato a NAPOLI il 12/10/1965 DE LUCIA NICOLA nato a NAPOLI il 07/12/1990 GIUNTA VINCENZO nato a NAPOLI il 22/02/1969 KARTEROPOULOS NIKOLAOS nato il 10/06/1972 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che la sentenza emessa a foro carico dalla Corte di appello Napoli é stata impugnata dai ricorrenti, tutti imputati del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis e 291 -ter, co. 1, del dPR n. 43 del 1973; ed enco-ifier «kPele nni n í /“.rfto rmtivo, di ricorso ad nr-21r Leone kirenl - f -nn personam ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena pecuniaria applicatagli e che gli imputati Paccone Raffaele, Gagliardi Giuseppe, De Lucia Nicola, Giunta Vincenzo e Karteropuolos 4- • :1 tr•LOra, LUI i .bCocri CLO t tc..Lit b<./ ut r UI iti.0 I t 'UOVOr trarti tu UCUueLLO rt VttLi LU AiLig)tc.'cf- e contradditoria motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generici nella loro massima estensione.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 47231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e 291-bis e 291 -ter, co. 1, del dPR n. 43 del 1973; ed enco-ifier «kPele nni n í /“.rfto rmtivo, di ricorso ad nr-21r Leone kirenl - f -nn personam ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena pecuniaria applicatagli e che gli imputati Paccone Raffaele, Gagliardi Giuseppe, De Lucia Nicola, Giunta Vincenzo e Karteropuolos 4- • :1 tr•LOra, LUI i .bCocri CLO t tc..Lit b<./ ut r UI iti.0 I t 'UOVOr trarti tu UCUueLLO rt VttLi LU AiLig)tc.'cf- e contradditoria motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generici nella loro massima estensione.

Parole chiave

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aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti contravvenzione per eccesso di velocità controllo della commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PACCONE RAFFAELE nato a NAPOLI il 12/09/1959 GAGLIARDI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 20/01/1985 LEONE VINCENZO nato a NAPOLI il 12/10/1965 DE LUCIA NICOLA nato a NAPOLI il 07/12/1990 GIUNTA VINCENZO nato a NAPOLI il 22/02/1969 KARTEROPOULOS NIKOLAOS nato il 10/06/1972 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che la sentenza emessa a foro carico dalla Corte di appello Napoli é stata impugnata dai ricorrenti, tutti imputati del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis e 291 -ter, co. 1, del dPR n. 43 del 1973; ed enco-ifier «kPele nni n í /“.rfto rmtivo, di ricorso ad nr-21r Leone kirenl - f -nn personam ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena pecuniaria applicatagli e che gli imputati Paccone Raffaele, Gagliardi Giuseppe, De Lucia Nicola, Giunta Vincenzo e Karteropuolos 4- • :1 tr•LOra, LUI i .bCocri CLO t tc..Lit b<./ ut r UI iti.0 I t 'UOVOr trarti tu UCUueLLO rt VttLi LU AiLig)tc.'cf- e contradditoria motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generici nella loro massima estensione.

Considerato che il motivo di ricorso proposto da Leone Vincenzo è inammissibile perché totalmente privo di specificità e delle ragioni di fatto e diritto giustificanti il ricorso, senza che vi sia alcun confronto critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata che ha confermato la pena inflitta dal dilldirP di primo Grano già determinata in misura corrisnnndente. al mimino edittale della pena detentiva prevista per il reato a lui ascritto; che sono parimenti inammissibili i ricorsi proposti dagli altri ricorrenti poiché contenenti censure inerenti al trattamento sanzionatorio laddove lo stesso è sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la sentenza ritenuto che non vi fossero elementi per operare un diverso giudizio di bilanciamento tra le circostanze di opposto segno - dal primo giudice ritenuto in termini di equivalenza - e che avrebbero dovuto indurre ad un giudizio in termini di prevalenza deile circostanze attenuanti generiche suir aggravante ad effetto speciale e sulla contestata recidiva, tra l'altro, la prima, nemmeno posta in discussione dalla difesa nel giudizio di merito; che, p.ert>nto,i rirrrci dk.hiarntL inmrnicihili ron concinne. ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estens