Ordinanza — n. 47227/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROHOZESCU NICU nato il 25/03/1971 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto cne, con un unico motivo ai ricorso, Pronozescu 1\11Cu - imputato aei reato di cui agli artt. 81, cpv, cod. pen. e 5 del dlgs n. 74 del 2000 - ha lamentato l'illogicità della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'inammissibilità dei motivi aggiunti e della rinnovazione del dibattimento;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47227/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81, cpv, cod. pen. e 5 del dlgs n. 74 del 2000 - ha lamentato l'illogicità della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'inammissibilità dei motivi aggiunti e della rinnovazione del dibattimento;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROHOZESCU NICU nato il 25/03/1971 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto cne, con un unico motivo ai ricorso, Pronozescu 1\11Cu - imputato aei reato di cui agli artt. 81, cpv, cod. pen. e 5 del dlgs n. 74 del 2000 - ha lamentato l'illogicità della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'inammissibilità dei motivi aggiunti e della rinnovazione del dibattimento;
Considerato che il motivo è assolutamente generico, in quanto privo della puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che potrebbero cnrroggere r2nnit!!2rnentn ,1e!!2 c4nten-72 nP2 è c^mpit..mente. come i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente non siano ricollegabili al motivo principale di appello già dedotto il quale si riferisce solo alla colpevolezza dell'imputato, non contestando la materialità delle condotte di cui lo stesso, nella trt.c2 st179-0-"2-• tk.e.r. tt- -7L04,./ ,rar re t2 ir.-71-tcor potendo ritenersi costituire uno sviluppo delle argomentazioni in precedenza rappresentate, avendo il ricorrente solo in sede di motivi aggiunti allegato la circostanza, sino a quel momento non dedotta, di essere un mero prestanome; che, pertanto, il ricorso aeve essere aicniarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere