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Ordinanza — n. 47217/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47217/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47217/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO LUIGI nato a NAPOLI il 20/06/1977 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che, con un unico motivo, barbato Luigi - imputato dei reati W cui atrart. 5, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000 contestato al capo A) e art. 10 del medesimo decreto legislativo contestato al capo B) - ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati a iui ascritti sui riiievo che gti stessi fossero uniti dai vincoio detta continuazione con il capo 3) già dichiarato prescritto; che tale motivo è manifestamente infondato perché prospetta enunciati in ren,tr.cte con i! cigte nermneve, nen eccc.nde ns-v-ern trItc'rvenut> 1,n prec,rt7i.ene dei reati contestati al ricorrente in ragione del fatto che con legge n. 148 del 2011 è stata modificata la disciplina della prescrizione per i reati tributari, elevando di un terzo il termine di prescrizione dei delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del dlgs -annn. 1f. ft C- V-Cf che, pertanto, nello specifico, la prescrizione maturerebbe per le condotte contestate al capo A) solamente il 30 dicembre 2024 e per quelle di cui al capo B) 1'11 agosto 2027.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47217/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000 contestato al capo A) e art. 10 del medesimo decreto legislativo contestato al capo B) - ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati a iui ascritti sui riiievo che gti stessi fossero uniti dai vincoio detta continuazione con il capo 3) già dichiarato prescritto; che tale motivo è manifestamente infondato perché prospetta enunciati in ren,tr.cte con i! cigte nermneve, nen eccc.nde ns-v-ern trItc'rvenut> 1,n prec,rt7i.ene dei reati contestati al ricorrente in ragione del fatto che con legge n. 148 del 2011 è stata modificata la disciplina della prescrizione per i reati tributari, elevando di un terzo il termine di prescrizione dei delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del dlgs -annn. 1f. ft C- V-Cf che, pertanto, nello specifico, la prescrizione maturerebbe per le condotte contestate al capo A) solamente il 30 dicembre 2024 e per quelle di cui al capo B) 1'11 agosto 2027.

Parole chiave

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proroga del periodo di prova ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena termini legali tempestività tributaria estensione dell'estradizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO LUIGI nato a NAPOLI il 20/06/1977 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che, con un unico motivo, barbato Luigi - imputato dei reati W cui atrart. 5, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000 contestato al capo A) e art. 10 del medesimo decreto legislativo contestato al capo B) - ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati a iui ascritti sui riiievo che gti stessi fossero uniti dai vincoio detta continuazione con il capo 3) già dichiarato prescritto; che tale motivo è manifestamente infondato perché prospetta enunciati in ren,tr.cte con i! cigte nermneve, nen eccc.nde ns-v-ern trItc'rvenut> 1,n prec,rt7i.ene dei reati contestati al ricorrente in ragione del fatto che con legge n. 148 del 2011 è stata modificata la disciplina della prescrizione per i reati tributari, elevando di un terzo il termine di prescrizione dei delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del dlgs -annn. 1f. ft C- V-Cf che, pertanto, nello specifico, la prescrizione maturerebbe per le condotte contestate al capo A) solamente il 30 dicembre 2024 e per quelle di cui al capo B) 1'11 agosto 2027.

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di cotpa neiia proposizione dei ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore ".[1 President