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Ordinanza — n. 47214/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47214/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47214/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZOCCA GAETANA MARIA nato a BARLETTA il 05/01/1965 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che Marzocca Gaetana Maria, nella quanta di legale rappresentante delta ASTER GROUP - imputata del reato di cui all'art. 5, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000 per gli anni d'imposta 2014 e 2015 - ha dedotto con il primo motivo di ricorso la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilita per il reato a lei ascritto e con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 45 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 45 cod. pen; Ordinanza — n. 47214/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escrudere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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omissione del contribuente assoggettamento all'imposta dichiarazione fiscale tardiva comunicazione fiscale omissione della contabilità responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 45 cod. pen
36207); che, parimenti con riferimento all'esimente di cui all'art. 45 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZOCCA GAETANA MARIA nato a BARLETTA il 05/01/1965 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che Marzocca Gaetana Maria, nella quanta di legale rappresentante delta ASTER GROUP - imputata del reato di cui all'art. 5, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000 per gli anni d'imposta 2014 e 2015 - ha dedotto con il primo motivo di ricorso la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilita per il reato a lei ascritto e con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 45 cod. pen.;

Considerato rhp pntramhi i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità avendo ad oggetto censure (peraltro, generiche e prive di apprezzabile consistenza logica) costituite da mere doglianze fattuali già vagliate e disattese nel merito con puntuale motivazione, senza che vi sia alcun confronto critico con !c. nem illr`rj!rhe ›rgorment-27nni re1- it h>ce rioRn con1-c,n7n impiignnt2; che, invero, in merito al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale - sulla base della ricostruzione dei ricavi operata dall'Agenzia delle entrate altraverso le fatture di vendita prodotte dal curatore fallimentare e in assenza di prova contraria - ha congruamente determinato l'ammontare dell'imposta evasa e ritenuto integrato il reato di cui all'imputazione, in ciò allineandosi alla giurisprudenza di questa Corte (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 agosto 2019, n. 36207); che, parimenti con riferimento all'esimente di cui all'art. 45 cod. pen. il provvedimento oggetto di gravame la Corte di merito ha rimarcato come non sussistono i presupposti della forza maggiore sul rilievo che dagli atti non emerge alcuna situazione di crisi o di difficoltà economica che abbia impedito alla ricorrente di adempiere all'ohbliga7ione tributaria rhp nrin foccp rironducihilp a precedenti scelte imprenditoriali della imputata.

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escrudere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e conaanna ia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 consigliere estensore