Ordinanza — n. 47212/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORIZIO ANTONIO CARLO nato a BRESCIA il 11/07/1957 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che, con un unico motivo di ricorso, Orizio Antonio Carlo - imputato dei reato di cui agli artt. 76 del dPR n. 445 del 2000, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 2, cod. pen. - ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato a lui ascritto; che tale motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici del merito congruamente valutato, come deponenti per l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto, oli elementi di fatto rivenienti dalle dichiarazioni rese dal teste di accusa Zappi oltre che dall'imputato stesso il quale, nella qualità di rappresentante legale della società, ha accettato il rischio di firmare le dichiarazioni riportanti le informazioni mendaci.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47212/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 76 del dPR n. 445 del 2000, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 2, cod. pen. - ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato a lui ascritto; che tale motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici del merito congruamente valutato, come deponenti per l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto, oli elementi di fatto rivenienti dalle dichiarazioni rese dal teste di accusa Zappi oltre che dall'imputato stesso il quale, nella qualità di rappresentante legale della società, ha accettato il rischio di firmare le dichiarazioni riportanti le informazioni mendaci.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORIZIO ANTONIO CARLO nato a BRESCIA il 11/07/1957 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che, con un unico motivo di ricorso, Orizio Antonio Carlo - imputato dei reato di cui agli artt. 76 del dPR n. 445 del 2000, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 2, cod. pen. - ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato a lui ascritto; che tale motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici del merito congruamente valutato, come deponenti per l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto, oli elementi di fatto rivenienti dalle dichiarazioni rese dal teste di accusa Zappi oltre che dall'imputato stesso il quale, nella qualità di rappresentante legale della società, ha accettato il rischio di firmare le dichiarazioni riportanti le informazioni mendaci.
Considerato cne, pertanto, a ricorso deve essere dichiarato inammissiplie, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso l 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Pres