Ordinanza — n. 47208/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA STEFANO nato a CHIETI il 19/08/1979 avverso l'ordinanza del 30/09/2022 del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto cne Sterano Serra, aestinatano dei provvedimento di cui airart. 6 cietia legge n. 401 del 1989, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Macerata di convalida del Daspo emesso dal Questore di Macerata, notificato all'interessato in data 27 settembre 2022, deducendo la violazione di legge rispettivamente con il primo motivo in relazione ai mancato rispetto dei termine per il deposito di memorie e documenti con conseguente violazione del contradditorio nella fase di convalida del provvedimento del Questore e con il secondo motivo in ordine alla genericità dello stesso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47208/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso e stato proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, essendo stata la convalida notificata il 12 ottobre 2022 e l'impugnazione depositata in data 15 novembre 2022; che. il ricorsa deve essere dichiarato inammissihile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processua li e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA STEFANO nato a CHIETI il 19/08/1979 avverso l'ordinanza del 30/09/2022 del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto cne Sterano Serra, aestinatano dei provvedimento di cui airart. 6 cietia legge n. 401 del 1989, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Macerata di convalida del Daspo emesso dal Questore di Macerata, notificato all'interessato in data 27 settembre 2022, deducendo la violazione di legge rispettivamente con il primo motivo in relazione ai mancato rispetto dei termine per il deposito di memorie e documenti con conseguente violazione del contradditorio nella fase di convalida del provvedimento del Questore e con il secondo motivo in ordine alla genericità dello stesso.
Considerato che il ricorso e stato proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, essendo stata la convalida notificata il 12 ottobre 2022 e l'impugnazione depositata in data 15 novembre 2022; che. il ricorsa deve essere dichiarato inammissihile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processua li e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensor