Ordinanza — n. 47207/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGHI VALERIO nato a ROMA il 14/03/1950 avverso la sentenza del 10/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che Longni Valerlo, nella qualita di titolare della struttura ricettiva extralberghiera denominata Rome Yourself Home - accusato della violazione degli artt. 17, comma 1, e 109 del regio decreto n. 773 del 1931. e dichiarato non punibile per la particolare tenuità del fatto - con un unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione al legge e ti vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato a lui contestato sul rilievo che non vi è certezza della presenza dell'ospite all'interno della struttura da oltre 24 ore; che le araomentazioni che precedono sono state ulteriormente esposte dal ricorrente in una memoria difensiva pervenuta nell'imminenza della trattazione del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47207/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 17, comma 1, e 109 del regio decreto n. 773 del 1931. e dichiarato non punibile per la particolare tenuità del fatto - con un unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione al legge e ti vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato a lui contestato sul rilievo che non vi è certezza della presenza dell'ospite all'interno della struttura da oltre 24 ore; che le araomentazioni che precedono sono state ulteriormente esposte dal ricorrente in una memoria difensiva pervenuta nell'imminenza della trattazione del ricorso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGHI VALERIO nato a ROMA il 14/03/1950 avverso la sentenza del 10/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che Longni Valerlo, nella qualita di titolare della struttura ricettiva extralberghiera denominata Rome Yourself Home - accusato della violazione degli artt. 17, comma 1, e 109 del regio decreto n. 773 del 1931. e dichiarato non punibile per la particolare tenuità del fatto - con un unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione al legge e ti vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato a lui contestato sul rilievo che non vi è certezza della presenza dell'ospite all'interno della struttura da oltre 24 ore; che le araomentazioni che precedono sono state ulteriormente esposte dal ricorrente in una memoria difensiva pervenuta nell'imminenza della trattazione del ricorso.
Considerato che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimita polche costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonche manifestamente infondato poiché attiene ad un difetto della motivazione che non rileva dal provvedimento impugnato, avendo il giudice di merito non illogicamente argomentato la sussistenza del reato in ragione del fatto che il cliente, ancora soggiornante neirunica camera detta struttura all'atto aerraccertamento effettuato dalla Polizia in data 7 dicembre 2017, - le cui generalità non erano state comunicate, come da legge, entro le 24 ore successive all'arrivo, all'autorità di PS - era munito di una ricevuta di pagamento rilasciata dal ricorrente in data 1 luglio Zuli; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
PQM D ct ar hnnr-snered-dic, eir•nre-c.,i-c,a I nnnner,..-Nfrk ricnIlerà •-natc. nn f I rts.. m* v processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 li consigliere estensore Il Pre