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Ordinanza — n. 47206/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47206/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRA FRANCESCO nato a PONTECAGNANO FAIANO il 13/10/1970 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che, con un unico motivo ai ricorso, trra Francesco - imputato dei reato di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019 - deduce la violazione di legge in ordine all'eccessività del trattamento sanzional:orio. Considerato che tale motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile, essendo stata in sentenza, con adeguato esame delle doglianze difensive e non illogica motivazione, argomenl:ata la concessione della attenuanti generiche non nella massima estensione alla luce sia del fatto che la restituzione flop rms.p. rncfririptto ~dito efi rittAridad7R iddoh,t_Ament.3 pprcppite dal ricorrente, essendo questi, al tempo di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del beneficio, sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, sebbene richiesta dall'imputato, è comunque un adempimento obbligatorio e non aceara i refartaral- a4-a r.r..4-tan can ea rl i rari nier.ain,a cia 4-,a nei riarn tarl la ^mal, il-a g...

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47206/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 7 del decreto-legge n. 4 del 2019 - deduce la violazione di legge in ordine all'eccessività del trattamento sanzional:orio. Considerato che tale motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile, essendo stata in sentenza, con adeguato esame delle doglianze difensive e non illogica motivazione, argomenl:ata la concessione della attenuanti generiche non nella massima estensione alla luce sia del fatto che la restituzione flop rms.p. rncfririptto ~dito efi rittAridad7R iddoh,t_Ament.3 pprcppite dal ricorrente, essendo questi, al tempo di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del beneficio, sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, sebbene richiesta dall'imputato, è comunque un adempimento obbligatorio e non aceara i refartaral- a4-a r.r..4-tan can ea rl i rari nier.ain,a cia 4-,a nei riarn tarl la ^mal, il-a g...

Parole chiave

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calcolo del reddito da valido percepzione indebita di disoccupazione onere della prova del contribuente computo del reddito ipotetico reddito non dichiarato dubbio circa il carattere di infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRA FRANCESCO nato a PONTECAGNANO FAIANO il 13/10/1970 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che, con un unico motivo ai ricorso, trra Francesco - imputato dei reato di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019 - deduce la violazione di legge in ordine all'eccessività del trattamento sanzional:orio. Considerato che tale motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile, essendo stata in sentenza, con adeguato esame delle doglianze difensive e non illogica motivazione, argomenl:ata la concessione della attenuanti generiche non nella massima estensione alla luce sia del fatto che la restituzione flop rms.p. rncfririptto ~dito efi rittAridad7R iddoh,t_Ament.3 pprcppite dal ricorrente, essendo questi, al tempo di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del beneficio, sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, sebbene richiesta dall'imputato, è comunque un adempimento obbligatorio e non aceara i refartaral- a4-a r.r..4-tan can ea rl i rari nier.ain,a cia 4-,a nei riarn tarl la ^mal, il-a g...

• t Vt VV II V it < dell'illecito commesso e la allarmante personalità dell'agente ; pluripregiudicato anche per gravi reati contro la persona; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento aetre spese processuali e celia somma ai euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. r'nri rlesr;,, il 1 9 9(119 t* "..499", Il consigliere estensore Il Presidente (Andrea GENTILI) (Aldo