Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47203/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47203/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47203/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTOSO PIETRO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 03/04/1974 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE iWPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; I. Ritenuto cne, con un unico motivo ai ricorso, ,restoso Pietro - imputato aei reati di cui agli artt. 81, cpv, e 679 cod. pen., e 40, co. 1, lett. b) , e co. 4, del dlgs n. 504 del 1995 - ha censurato la carenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuante generiche in misura prevalente rispetto aiia contestata aggravante e aiia recidiva sui rilievo della confessione aa lui resa e della condotta collaborativa tenuta nel corso del procedimento;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47203/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto cne, con un unico motivo ai ricorso, ,restoso Pietro - imputato aei reati di cui agli artt. 81, cpv, e 679 cod. pen., e 40, co. 1, lett. b) , e co. 4, del dlgs n. 504 del 1995 - ha censurato la carenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuante generiche in misura prevalente rispetto aiia contestata aggravante e aiia recidiva sui rilievo della confessione aa lui resa e della condotta collaborativa tenuta nel corso del procedimento;

Parole chiave

Generato dall'IA
testimone a carico falsa dichiarazione della parte sufficienza della testimonianza facoltà di astenersi dal testimoniare deposizione inattendibile risposta alla petizione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTOSO PIETRO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 03/04/1974 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE iWPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; I. Ritenuto cne, con un unico motivo ai ricorso, ,restoso Pietro - imputato aei reati di cui agli artt. 81, cpv, e 679 cod. pen., e 40, co. 1, lett. b) , e co. 4, del dlgs n. 504 del 1995 - ha censurato la carenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuante generiche in misura prevalente rispetto aiia contestata aggravante e aiia recidiva sui rilievo della confessione aa lui resa e della condotta collaborativa tenuta nel corso del procedimento;

Considerato che tale motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile; avendo per un verso il aiudice del Gravame ; con adeauato esame delle doglianze difensive e non illogica motivazione, ritenuto che non vi fossero ragioni per operare un diverso giudizio di bilanciamento tra le circostanze di opposto segno - dal primo giudice ritenute in termini di equivalenza - e non AvPnein, pPr altro vPrcn , il rirorrentP Riierltd 1i aver riPrInttn rnn VappplIn c pprifiri elementi, non valutati dalla Corte territoriale, che avrebbero dovuto indurre ad un giudizio in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e sulla recidiva, tenendo conto, altresì, arche dell'oggettiva Ani fni-i-n rine, riniAn nnri-i•-"Inen nrnnni,,n-rinnn ennin-7-7.2.1-n Ani es-m %., n collegamento con altri soggetti; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euri 3.000.00 in favore aeria Cassa delle ammencle, non potendosi escivaere proriii ai colpa nella proposizione del ricorso.

PQM uicniara inammissiblie il ricorso e condanna lì ricorrente al pagamento cene spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 il consigiiere estensore li Pres