Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific grounds not explicitly linked to the appealed decision's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint regarding a mitigating circumstance was aspecific and lacked a clear connection to the appellate court's reasoning. The appellant failed to explicitly articulate the specific rationale used to criticize the decision on the victim's property damage, violating procedural requirements for admissibility. Consequently, the court upheld the lower court's assessment of the aggravating factors and rejected the request for a new evaluation of the mitigating circumstance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 62 comma 1 n. 4 cod. pen.: The grounds for a cassation appeal are inadmissible not only when intrinsically indeterminate but also when they lack the necessary correlation with the reasons underlying the contested decision, as the appeal cannot ignore the reasoning of the decision it attacks.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente O RDI NANZA sul ricorso proposte) da: DE BEI 115 VINCENZO nato a MTI„ANO il 01/05/1984 avverso !a sentenza del 09/05/2023 della coRT E APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELIJ; RG 33835/2023 Rilevato che l'imputato Vincenzo De Bellis ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha riformato la sentenza del Tribunale di Milano dichiarando di non doversi procedere per remissione di querela nei confronti dell'imputato in relazione ad uno dei due reati che gli venivano addebitati (il tentato furto della Fiat Panda tg.
DZ749VZ) ed ha rideterminato la pena per il furto della Polo tg. FX435LC in anni uno di reclusione; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante ex all'art. 62 comma 1 n. 4 cod.pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Considerato, in particolare, che la Corte d'i Appello ha adeguatamente motivato il respingimento dell'invocata concedibilità dell'attenuante ex art. 62 comma 1 n.4 cod.pen., dovendosi tener conto nella valutazione del danno r)atrimoniale subito dalla vittima, non solo del concreto valore intrinseco dei beni trafugati, ma anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa in diretta dipendenza dell'atto sottrattivo, quali, nel caso di specie, i danni derivanti dalle effrazioni violente del veicolo. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l'applicabilità, deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01;
Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv. 263434 - 01; cfr. anche Sez. U, n. :35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 - 01, in tema di ricettazione). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,