Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47089/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses defendant's request for trial transfer due to vague local disturbance claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47089/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared inadmissible Paolo Ferroni's request to transfer his criminal trial to another court. The defendant submitted a generic complaint alleging disturbances against public prosecutors and judges without specifying how these affected the judicial office as a whole. The court rejected this because prior jurisprudence requires a serious local situation that disrupts the entire judicial function, which can be addressed through recusal rather than transfer.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 48, comma 6, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A request for transfer of proceedings is inadmissible if the alleged local disturbance is vague and does not demonstrate a situation affecting the judicial office as a whole, as such issues are resolved through recusal mechanisms.

Parole chiave

Generato dall'IA
request for transfer of proceedings local disturbance of judicial function natural judge principle inadmissibility of request criminal procedure code dubbi sull'imparzialità pubblicità della procedura ammissione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
264269); Considerato che la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Baldassarre Bonura
Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, Querci
Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, Querci, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 16553 del 18/01/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA visl.a la richiesta di rirnessione proposta da: FTRRONI PA01.0 nato a ROMA il 04/07/1945 trasmessa dal TRIBUNALE di TERNI con ordinanza del 03/07/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 26147/2023 Rilevato che l'imputato Paolo Ferroni avanza richiesta di rimessione del processo n. 714/2019 RGNR Mod. 21 bis pendente dinanzi al Tribunale di Terni; Rilevato che l'istanza è marcatamente generic:a, facendo solo un vago riferimento a denunzie sporte contro Pubblici Ministeri e Giudici del Tribunale di Temi, senza che la parte chiarisca come questo determini la «grave situazione locale» che legittima la richiesta, né tale deficit può essere colmato dalle allegazioni, che avrebbero reso necessaria una specifica illustrazione delle ragioni del turbamento alla funzione giudiziaria che sole potrebbero giustificare la deviazione dal principio costituzionale del Giudice naturale predeterminato per legge.

Considerato che il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Cori:e secondo cui i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale tale da turbare il processo, che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2(119, Baldassarre Bonura, Rv. 275366;

Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, Querci, Rv. 264269); Considerato che la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5 - , Sentenza n. 16553 del 18/01/2023 Cc. (dep. 18/04/2023 ) Rv. 284451 - 01). Considerato che, comunque, alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, da liquidarsi come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione e condanna l'istante al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novemb