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Ordinanza — n. 47088/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47088/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Dettolo's appeal against the Milan Court of Appeal's confirmation of aggravated threats inadmissible. Dettolo argued for a violation of law regarding the application of Article 612 of the Penal Code, but the court found his claims to be non-specific. The decision rested on the fact that the arguments merely repeated those already rejected at the appellate level without providing a new, substantive critique.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 612 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and merely repeat those already disallowed by the lower court, failing to perform the critical function required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of grounds aggravated threats procedural dismissal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 612 c.p.
art. 612 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: DAIT01.0 VINCENZO nato a CROTONE il 27/02/1984 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLT; • RG 25987/2023 Rilevato che l'imputato Vincenzo Dettolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di minaccia aggravata; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'erronea applicazione dell'art. 612 cod.pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Dagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023.