Italian Supreme Court dismisses appeal for fraud and forgery due to untimely brief and lack of interest in procedural gaps.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ivano Agosta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant submitted a late memorandum exceeding the fifteen-day deadline and failed to address the lower court's reasoning on specific intent for fraud or the lack of response regarding document forgery. The court rejected the arguments as either repetitive without new critique or lacking legal interest because the appeal grounds were manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed outside the statutory time limit or if the grounds lack legal interest due to being manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOStA IVANO nato a NOVARA il 16/06/1.966 avverso la !:.sentenza del 17/02/2023 della CORTE.. APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udii :a la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25357/2023 Rilevato che l'imputato Ivano Agosta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea di condanna per i reati di cui ai capi A) truffa; B) possesso e fabbricazione di documenti falsi; C) sostituzione di persona; Rilevato che l'Avv. Angela Manerba, per il ricorrente, ha depositato telematicamente il 2 novembre 2023, una memoria intempestiva, siccome non rispettosa del termine di quindici giorni prima dell'udienza, e comunque non incidente sulle valutazioni di seguito riportate;
Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta prova della sussistenza del dolo specifico del reato di truffa; nonché vizio di motivazione quanto alla sussistenza dolo specifico - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in ordine agli indicatori di una volontà decettiva dell'imputato sussistente fin dalla fase della contrattazione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al motivo di appello formulato in relazione al reato di possesso e fabbricazione di documenti falsi - è carente di interesse perché, se è vero che non vi è motivazione, è altrettanto innegabile che il motivo di appello fosse manifestamente infondato perché la sentenza di primo grado aveva affermato che l'imputato aveva concorso nel reato apponendo sul falso documento la propria fotografia; deve pertanto ritenersi che la mancanza di una risposta della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, rispetto al quale il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281;
Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente violazione di legge quanto all'art. 3 della Costituzione, nonché vizio di motivazione quanto al motivo di appello formulato in ordine all'entità della pena applicata in continuazione - è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.
D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissioile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in