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Ordinanza — n. 47080/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of essential new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47080/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding the legal qualification of the crime and the omission of testimony were deemed generic and insufficient to challenge the lower court's findings. The court applied established precedent requiring a demonstration of objective necessity for new evidence to overturn a first-instance trial record.

Regesto Legislator

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Art. 603 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation regarding the omission of evidence in the second instance is inadmissible unless the appellant demonstrates the objective necessity of the new evidence to fill gaps in the reasoning that are decisive for the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments omission of evidence second instance trial objective necessity bancarotta fraudolenta procedimento per falsità irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 603 cod. proc. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla omessa istruttoria ex art. 603 cod.proc.pen.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep.
art. 603 cod.proc.pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla omessa istruttoria ex art. 603 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTI MARINO nato a ROSIGNANO mARmimo il 01/05/1950 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25356/2023 Rilevato che l'imputato Marino Giusti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Livorno di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, mitigando il trattamento sanzionatorio; Letta la memoria dell'Avv.

Eriberto Rosso, per il ricorrente, depositata il 16 ottobre 2023, che contiene argomentazioni che non incidono sulle valutazioni di seguito riportate; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla diversa qualificazione giuridica del reato - è generico a fronte della motivazione della Corte di appello, secondo cui le giustificazioni rese circa la sparizione della documentazione erano evidentemente fasulle, come dimostrato dal ragionamento svolto a pag. 4 della sentenza impugnata; in ordine al dolo di causare pregiudizio ai creditori, il ricorso lo pone in dubbio ma solo in maniera generica, peraltro di fronte ad una condotta quale la sottrazione, che non trova corrispondenti nella bancarotta documentale semplice nella quale si auspica la riqualificazione;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla omessa istruttoria ex art. 603 cod.proc.pen. riguardo l'assunzione della testimonianza del teste Costa - è generico, in quanto la parte non chiarisce le ragioni dell'essenzialità di tale contributo. Ciò è tanto più significativo, nel senso dell'inammissibilità del ricorso, laddove il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, alla rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Ne consegue che in cassazione può essere censurata la mancata Innovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577;

Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'