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Ordinanza — n. 47077/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on stalking conviction for improper fact reconstruction and valid concurrent crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47077/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding stalking and claimed double jeopardy for concurrent charges of attempted private violence and stalking. The court rejected these arguments, stating that appellate courts cannot alter the lower court's fact-finding and that the two crimes can coexist without violating the principle of double jeopardy.

Regesto Legislator

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Art. 612-bis cod. pen.; Art. 610 cod. pen.; Art. 15 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or reconstruct events differently from the trial court, and the crimes of stalking and attempted private violence may be committed concurrently without violating the principle of ne bis in idem.

Parole chiave

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stalking conviction appellate review limits concurrent crimes double jeopardy factual reconstruction azione penale privata persecuzione individuale reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 612-bis cod. pen.
pen., dal momento che il delitto di cui all'art. 612-bis cod.
Art. 610 cod. pen.
Art. 15 cod. pen.
art. 15 cod. pen
art. 612-bis cod. pen
pen., dal momento che il delitto di cui all'art. 612-bis cod.
art. 610 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 22475 del 18/04/2019, Rv. 276631
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Testo completo

loseguente ORDINANZA sul ricorso proposIo da: MAlt LTD MAURIZIO nato a CASTELLAMMARE STABIA il 15/10/1987 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdalo avviso alle parli; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25212/2023 Rilevato che l'imputato Maurizio Mazzetti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste di condanna per i reati di cui ai capi A) atti persecutori; B) lesione personale; C) D) F) tentata violenza privata; E) danneggiamento;

Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità in merito al reato di atti persecutori - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di stalking , tra i quali anche lo stato di ansia che era conseguito alle reiterate condotte dell'imputato (si veda, in particolare, pag. 11);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione delle prove in merito al reato di cui al capo A) - ha gli stessi limiti del primo perché è portatore di una diversa ricostruzione in fatto che non può trovare sede nel giudizio di legittimità. Rilevato che il terzo motivo di ricorso — con cui la parte lamenta violazione di legge quanto al bis in idem che caratterizzerebbe la condanna per lo stalking e per i reati di tentata violenza privata commessi ai danni della vittima — è manifestamente infondato giacché il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui è configurabile il concorso tra il delitto di violenza privata e quello di atti persecutori, non sussistendo tra di essi un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell'art. 15 cod. pen., dal momento che il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., diversamente dal primo, non richiede necessariamente l'esercizio della violenza e contempla un evento - l'alterazione delle abitudini di vita della vittima - di ampiezza molto maggiore rispetto alla costrizione della vittima ad uno specifico comportamento, che basta ad integrare il delitto previsto dall'art. 610 cod. pen. (Sez. 5, n. 22475 del 18/04/2019P., Rv. 276631).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 no