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Ordinanza — n. 47076/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic grounds and failure to challenge specific appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47076/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Bruno Gennaro and Carmela Galli inadmissible due to procedural defects and lack of specific grounds. Gennaro's appeal was rejected for being generic and failing to cite specific elements of the lower court's reasoning, while Galli's arguments were deemed inadmissible because they sought a factual re-evaluation or challenged issues not properly raised. The court emphasized that its role is limited to verifying the logical coherence of the decision rather than re-examining the facts or substituting its own assessment for that of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) e comma 3 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and grounded in the decision's reasoning; the Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment for that of the trial judge.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specificity factual re-evaluation logical coherence procedural inadmissibility trial judge competence cassation review limits censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUNO GENNARO nato a NAPOLI il 10/12/1.962 GALLI CARMELA natoL,a NAPOLI il 10/1.1/19/12 avverso la sentenza del 21/10/202.2 della CORTE APPELLO di NAPOLI. dato aVVISO alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA 130i--ZREE l_ l; RG 20694/2023 Rilevato che gli imputati Gennaro Bruno e Carmela Galli ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta; Dato atto che l'Avv. Pasquale Serafino, per il ricorrente Bruno, il 2 novembre 2023 ha depositato telematicamente una memoria senza il rispetto del termine di quindici giorni anteriore alla data di udienza e, comunque, non incidente sulle valutazioni che di seguito si riportano;

Rilevato che i motivi del ricorso di Gennaro Bruno - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata assunzione di una prova decisiva; alla erronea valutazione dei mezzi di prova e dei fatti e alla mancata applicazione dei benefici - sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorso in definitiva, si compone di enunciati assertivi, senza alcun confronto con la motivazione avversata. Rilevato che il primo motivo di ricorso di Carmela Galli -- che lamenta vizio di motivazione quanto alla declaratoria di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è manifestamente infondato, in quanto il Collegio accede all'esegesi — l'atta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio presso ia Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integra-e il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente Carmela Galli lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. peri. - non è deducibile in sede di legittimità, perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d