Italian Court dismisses appeals against bankruptcy fraud conviction as arguments are generic and non-specific.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against a lower court's partial reform of their bankruptcy fraud convictions inadmissible. The appellants argued for reduced liability based on specific roles in fraudulent asset transfers, but the court found their complaints generic and repetitive of arguments already rejected by the appellate judge. Consequently, the appeals were rejected because they failed to provide the concrete, new legal grounds required for review at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and new; generic complaints reiterating arguments already rejected by the appellate court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA, sui ricorsi proposti da: MARTELLO MARIA nato . a NAPOLI il 14/03/1963 PELOSO GENNARO nato a NAPOLI il 08/02/19 ./2 PELOSO MARIO nato a NAPOLI il 20/03/1959 avverso la sentenza del 75/11./202.2 della COREE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORREILI; RG 20608/2023 Rilevato che gli imputati Mario Peluso, Gennaro Peluso e Maria Martello ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli di condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, riducendo la pena;
Rilevato che il primo motivo dei ricorsi - con c:ui si lamenta violazione di legge quanto all'erroneo riconoscimento di responsabilità in capo all'imputata Maria Martello per il reato ex art. 216 comma 1, n.1 e 2, 223, 219 comma 3 r.d. 267/42 - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata, laddove la Corte di appello ha chiarito il ruolo della Martello e la condotta che le viene addebitata, di natura francamente dissipativa, giacché l'imputata ha concesso in affitto ad un prezzo vile un corposo complesso immobiliare ad una società gestita dal marito dell'ex amministratrice — nipote dell'imputato Mario Peluso — canone neanche corrisposto con il pretesto della necessità di lavori che, invece, non erano indispensabili);
Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi - con cui si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'erroneo riconoscimento di responsabilità in capo all'imputato Gennaro Peluso per il reato ex art. 216 comma 1, n.1 e 2, 223, 219 comma 3 r.d. 267/42 in riferimento all'art. 110 cod.pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da doglianze generiche circa la responsabilità concorsuale dell'imputato, che non si avvedono che la Corte territoriale ha individuato la natura distrattiva della cessione di azienda a favore della società rappresentata dal Peluso, che non solo aveva concluso con la fallita un contratto di affitto di azienda a prezzo vile, ma neanche lo aveva corrisposto;
Rilevato che il terzo motivo dei ricorsi - con cui si lamenta vizio di motivazione quanto alla posizione dell'imputato Mario Peluso relativamente alla responsabilità in ordine alle condotte contestate - è aspecifico in quanto la Corte di mento ha precisato che già il primo Giudice aveva escluso la natura distrattiva dei rimborsi in favore di quest'ultimo, nei limiti dei debiti che la società poi fallita aveva nei suoi confronti. Quanto alla qualifica di amministratore di fatto di Mario Peluso in periodi diversi da quelli in cui rivestì ufficialmente la carica, il ricorso è generico e, comunque, la censura è inedita in quanto non specificamente formulata nei motivi di appello;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eu-o tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8