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Ordinanza — n. 47070/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning and repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47070/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pietro Pannunzi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pannunzi challenged the second-instance confirmation of his fraud conviction by reiterating arguments already rejected at the appellate level without providing new, specific legal reasoning. The court ruled that the appeal failed because it merely repeated previous contentions rather than addressing the specific grounds for the lower court's decision as required by procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: Cassation appeals are inadmissible when they lack a specific connection to the reasons underlying the contested decision or merely repeat arguments already disallowed in the lower instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific reasoning repetition of arguments procedural defect Cassation appeal impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione revoca del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANNUNZI PIETRO nato a ROMA il 07/09/1.946 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 20523/2023 Rilevato che l'imputato Pietro Pannunzi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove - è indeducibile perché fondato su motivi (concernenti la riconosciuta qualifica di amministratore di fatto della società fallita in capo all'imputato) che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito ed è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresi quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione; risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 202