Italian Supreme Court dismisses appeal for fact-based grievances as they lack legal merit in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal consisted of mere factual complaints regarding the evaluation of evidence. The appellant, Barbuscia, challenged the lower court's conviction for theft and misuse of payment instruments by claiming the trial court erred in its factual assessment. The court rejected this argument, ruling that the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate facts or substitute its own factual conclusions for those of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: In cassation proceedings, mere complaints regarding the factual evaluation of evidence are inadmissible as they do not constitute a violation of law, since the Court of Cassation cannot conduct a factual review or substitute its own conclusions for those of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBUSCIA (1110VAMBATTISIA nato a CATANIA il 28/10/1_97/ avverso la sentenza del 03,103/2023 della CORTE. APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BCRRELLI; RG 20521/2023 Rilevato che l'imputato Giovambattista Barbuscia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina di condanna per i reati di furto e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti ; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato perché il Collegio accede all'esegesi, fa:ta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, '8 novembr