Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper request for factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Simona Gigli inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft under Article 455 of the Penal Code, arguing violations of law regarding both objective and subjective elements. The court rejected these claims as non-specific repetitions of arguments already dismissed on appeal and as an impermissible attempt to re-evaluate factual evidence, a power reserved exclusively for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and Art. 360, n. 4 of the Code of Criminal Procedure; In cassation proceedings, appeals must contain specific and arguable grounds distinct from those previously rejected, and the court cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment for that of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLI SIMONA nato a BARI il 19/08/1995 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato -ivviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 20324/2023 Rilevato che l'imputata Simona Gigli ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari di condanna per il reato di cui all'art.455 cod. pen.; Rilevato che il primo ed il secondo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione rispettivamente in relazione all'elemento oggettivo ed all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 455 cod. pen.- sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. la terza pagina della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che gli stessi motivi di ricorso sono altresì manifestamente infondati perché il Collegio accede all'esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a foncamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle arr mende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2