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Ordinanza — n. 47064/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47064/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47064/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCOZZA ANGELO nato a SAN TA MARIA CAPI JA VLEERE il 26/07/1072 avverso la sentenza del 03/02/2023 del GIUDICE DI PACE di SANTA MARIA CAPUA VE IERI: dato dVViY) ÚliC parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORREELI; RG 20263/2023 Rilevato che l'imputato Angelo Cocozza ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere lo ha assolto dai reato di cui all'art. 612 cod. pen. perché manca la prova che il fatto sussista; Rilevato che il motivo unico del ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione deducendo la mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 comma 1 cod. proc. pen.- non è consentito in sede di legittimità perché non sussiste l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione, pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - al fine di ottenere una pronuncia ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in quanto tale formula assolutoria non comporta una maggior pregnanza neanche in ordine agli effetti extrapenali (Sez. 4, Sentenza n. 41369 del 19/06/2018 Rv. 274033, Sez. 3, Sentenza n. 51445 del 15/09/2016 Rv. 268397);

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 530 comma 1 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47064/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023.

Parole chiave

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censure procedurali disdetta in periodo di prova impedimenti all'allontanamento motivi di cassazione probabilità di successo del ricorso perdita dell'interesse degno di protezione

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
art. 530 comma 1 cod. proc. pen
perché manca la prova che il fatto sussista; Rilevato che il motivo unico del ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione deducendo la mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 comma 1 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCOZZA ANGELO nato a SAN TA MARIA CAPI JA VLEERE il 26/07/1072 avverso la sentenza del 03/02/2023 del GIUDICE DI PACE di SANTA MARIA CAPUA VE IERI: dato dVViY) ÚliC parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORREELI; RG 20263/2023 Rilevato che l'imputato Angelo Cocozza ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere lo ha assolto dai reato di cui all'art. 612 cod. pen. perché manca la prova che il fatto sussista; Rilevato che il motivo unico del ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione deducendo la mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 comma 1 cod. proc. pen.- non è consentito in sede di legittimità perché non sussiste l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione, pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - al fine di ottenere una pronuncia ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in quanto tale formula assolutoria non comporta una maggior pregnanza neanche in ordine agli effetti extrapenali (Sez. 4, Sentenza n. 41369 del 19/06/2018 Rv. 274033, Sez. 3, Sentenza n. 51445 del 15/09/2016 Rv. 268397);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023.