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Ordinanza — n. 47063/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal criticism under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47063/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision on aggravated threats and absorbed offenses but failed to meet procedural requirements. The court ruled the appeal generic and indeducible because it merely repeated arguments already rejected at the appellate level without providing specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeducible, failing to specify the elements of the alleged legal violation or offering only a pedissequous repetition of arguments already disallowed.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds indeducible criticism art 581 c.p.p. repetition of arguments motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di revisione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITFALIS FRANCO MASSIMILIANO nato a NUORO il 16/01/19/4 avverso la sentenza del 12/09/2022. della COR LE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 20256/2023 Rilevato che l'imputato Franco Massimiliano Pittalis ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo per i delitti di minaccia aggravata, mentre ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando assorbito il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici nel reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, escludendo l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. e rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione.

Dato atto della memoria dell'Avv. Gaetano Giordano, per la parte civile, depositata informaticamente il 24 ottobre 2023, quindi oltre il termine di quindici giorni liberi anteriore alla data di udienza; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla valutazione del quadro probatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, ancorché sintetica, non indica chiaramente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi moss ed esercitare il proprio sindacato ed è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e sufficientemente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che l'esito odierno non impone di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, che ha depositato una memoria non valutabile siccome intempestiva. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, 1'8 nove