Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Enrico Pepe inadmissible and ordered him to pay court costs. Pepe challenged a second-instance conviction for fraudulent and documentary bankruptcy, arguing a violation of law and a defect in reasoning. The court rejected this because the appeal's sole ground was too generic, failing to specify the legal elements required for the judge to exercise their review under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to indicate the specific legal elements upon which the criticism is based, thereby preventing the appellate judge from identifying the reliefs raised.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE ENRICO nato a TARANTO il 05/06/1955 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORI! APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 20217/2023 Rilevato che l'imputato Enrico Pepe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena di condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Rilevato che il motivo unico del ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023.