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Ordinanza — n. 47059/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against riot conviction for inadmissible factual complaints and missing provocation argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47059/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Bellia, Bellia, and Sbirziola inadmissible regarding their conviction for riot. The appellants argued for acquittal based on factual errors and the absence of provocation, but the court ruled these were mere complaints barred in cassation proceedings. Consequently, the court upheld the lower court's decision to reject the arguments as they exceeded the appellate court's authority to review facts.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 62 n. 2 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist solely of complaints regarding factual evaluations or fail to specifically raise issues of law omitted by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual review barred provocation defense cassation procedure violation of law allegazioni insufficientemente motivate valutazione delle prove procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge;
Art. 62 n. 2 cod. pen.
216260); Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi - con cui i ricorrenti denunziano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eure tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELLIA KATIA nato,a GENOVA il 20/12/1003 BELI .1A 1..01C11 nato a RIESI il 29/10/1062 SBIRZIOLA LUIGI nato a MAZZARINO il 21./04/1084 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato (AVVISO - alle porti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 20188/2023 Rilevato che gli imputati Katia Bellia, Luigi Bellia e Luigi Sbirziola ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna per il delitto di rissa. Rilevato che il primo motivo dei ricorsi - con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione per non aver commesso il fatto - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, in contrasto con l'esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del :31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi - con cui i ricorrenti denunziano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.- è inammissibile perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge;

Si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eure tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 n