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Ordinanza — n. 47054/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for manifestly unfounded claim that lower court improperly re-evaluated evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47054/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground alleged a violation of reasoning by the appellate court. The appellant argued the lower court's evaluation of evidence was illogical, but the court held that reviewing factual assessments is exclusively the power of the trial judge. Consequently, the request for a factual review by the Court of Cassation was rejected as it falls outside the court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own factual findings for those of the trial judge, rendering appeals based solely on a different assessment of proof inadmissible.

Parole chiave

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Court of Cassation powers factual review jurisdiction evidence evaluation violation of reasoning inadmissible appeal motivi di cassazione abbandono per lesioni personali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LECHIANCOLE MADDALENA nato a PRA IO il 18/05/1994 avverso la sentenza del 09/00/2022. della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 20016/2023 Rilevato che l'imputata Maddalena Lechiancole ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per i delitti di cui agli artt. 340 e 612, 339, 61 n. 2 e n. 10 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione, deducendone la manifesta illogicità - è manifestamente infondato perché il Collegio accede all'esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023.