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Ordinanza — n. 47053/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual re-evaluation and procedural prescription arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47053/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gianluca Selini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Selini argued that the Court of Appeal improperly re-evaluated evidence regarding crimes under Articles 610 and 635 of the Penal Code and that the statute of limitations had expired. The court rejected these claims, ruling that the Court of Cassation lacks the power to re-examine factual evidence or assess procedural prescription in a second instance appeal, thereby establishing a final judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or determine procedural prescription in a second instance appeal, as such powers are exclusively reserved for the trial judge, and an inadmissible appeal precludes a substantive judgment on non-punishment grounds.

Parole chiave

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second instance appeal factual re-evaluation statute of limitations final judgment Court of Cassation powers motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 610 cod. pen.
Art. 635 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez.
Sez. U n. 32 del 22/11/2000, De Luca
23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, De Luca; Sez.
Sez. LI, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli
32 del 22/11/2000, De Luca; Sez. LI, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez.
Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci
15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GiTANLUCA nato a CASTEI SAN GIOVANNI il 10/09/1975 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE. APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOIA BORRELLI; RG 20003/2023 Rilevato che l'imputato Gianluca Selini ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha riformato la sentenza del Tribunale di Piacenza ed ha riqualificato il fatto nei reati di cui agli artt. 610 e 635 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di cui agli artt. 610 e 635 cod. pen.- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato perché il Collegio accede all'esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato che, sebbene il ricorrente evidenzi che sia decorso il termine di prescrizione di ciascuno dei reati successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, De Luca; Sez. LI, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 nov