Italian Court dismisses appeal against conviction for persecution and theft due to generic and inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Massimiliano Dal Fiume inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued violations of substantive and procedural law regarding the elements of persecution and theft, but the court rejected these claims as generic, non-specific, or fact-based. Consequently, the lower court's conviction was upheld because the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility in a review of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 bis cod. pen.; Art. 582, 61 n. 2 cod. pen.; Art. 546 comma 1 lett. e) n. 1 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, lack specific factual allegations, or attempt to re-evaluate evidence, as the Court's role is limited to reviewing legal errors rather than factual assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAI FIUMI': MASSIMILIANO nato a METDOLA il 25/03/1967 avverso la sentenza del 16/1.1/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19988/2023 Rilevato che l'imputato Massimiliano Dal Fiume ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì di condanna per i reati di cui agli artt. 612 bis e 582, 61 n. 2 cod. pen. Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi tipici delle fattispecie di cui agli artt. 612 bis e 582 cod. pen.- è generico per indeterminatezza perché costituito dalla mera enunciazione di principi teorici senza la specificazione degli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - cori cui il ricorrente deduce violazione dell'art. 546 comma 1 lettera e) n. 1 cod. proc. pen. denunziando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - non è deducibile perché lamenta vizi motivazionali che in sé non sarebbero decisivi e che, comunque, sono smentiti dalla lettura della sentenza impugnata, che offre una ricca ricostruzione degli episodi che hanno composto il quadro delle persecuzioni; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - è manifestamente infondato perché il Collegio accede all'esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Rilevato che il quarto motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancata derubricazione del delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen. nel delitto di cui all'art. 660 cod. pen.- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto.
Rilevato che il quinto motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche- è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 10 e 11 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i