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Ordinanza — n. 47050/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47050/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reduction in sentencing based on specific articles of the Penal Code, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned criticism required by law to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 477, 482, 489, 497 bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are merely a pedissequous repetition of arguments already rejected at the appellate stage and fail to provide specific, reasoned criticism of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific criticism appellate review penal code provisions riproduzione e imitazione di biglietti di banca falsità in certificati messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 477 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
Art. 489 cod. pen.
Art. 497 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 13110NOMO TERESA nata NAPOLI il 25/02/19/9 avverso la sentenza del 17/1.1/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BCRREILI; RG 19225/2023 Rilevato che l'imputata Teresa Buonomo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Campobasso ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Campobasso ed le ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e rideterminato la pena per i reati di ricettazione di assegno circolare di illecita provenienza, utilizzo di carta di identità contraffatta, falsificazione di tessera sanitaria e tentativo di truffa;

Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 477, 482, 489 e 497 bis cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, in particolare, che la motivazione della Corte di Appello di Campobasso è logicamente corretta, avendo attribuito significato alla circostanza che, al più, la fotocopia era stata presentata come riproduzione di un atto originale e che, comunque„ il fatto che il personale bancario non si fosse immediatamente accorto della falsità deponeva per la non grossolanità della contraffazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023