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Ordinanza — n. 46984/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments already rejected by lower court on resistance charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46984/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined the facts regarding the appellant's conduct during identification, rejecting the claim of mere passivity in favor of a finding of resistance based on the brief struggle observed. The supreme court upheld this decision, ruling that the appellant's new arguments were merely repetitions of previously dismissed factual and legal points.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the contested points have been adequately examined and rejected by the court of first instance with correct and linear arguments.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetitive arguments resistance charge identification procedure court of cassation errore giudiziario accertamento inesatto dei fatti termine processuale perentorio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GADDAY MERRY nato il 25/12/1993 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nel' interesse di Gad:Tiay Merry avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti fattuali e giuridici dal giudice di merito in relazione alla configurabilità della resistenza, escludendo una conndtazione meramente passiva della condotta riscontrata ( dando conto della colluttazione, seppur breve, occorsa con i soggetti qualificati al fine di sottrarsi alla identifizazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono !e pronunce d cui all'art. 616 cod. broc. pen.

Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i; ricorrente ai pagamento delle spese orcce.ssuali e della s:4;nrna di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.