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Ordinanza — n. 46983/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation against prior sentencing decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46983/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bah Mohamadou Charif inadmissible. The appellant challenged the balance of circumstances regarding prior convictions but failed to specifically contest the reasoning used by lower courts. Consequently, the court rejected the appeal because the arguments were generic and did not address the specific motivations provided in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation against the reasoning of the lower court regarding prior convictions and sentencing measures.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation prior convictions balance sentencing measure contest Art. 616 code of criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali circostanze attenuanti motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAH MOHAMADOU CHARIF nato il 03/09/1998 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto neil interesse di LBah Mahamadou Charif avverso la sentenza in ep grafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, a prescindere dalla compiuta intellegibilità deli'unica dogiianza prospettata ( che reca cenni ardornentativi letteralmente non ritracciati ne! corpo del provvedimento impugnato), la stessa appare essenzialmente diretta a contestare un bilanciamento tra circostanze nel caso non operato e ciò anche perché le generiche cui pure si fa cenno nella rubrica descrittiva del motivo, non sono state mai riconosciute dai giudici del merito - avendo la Corte territoriale rigettato il gravame anche sul punto- senza che peraltro l'impugnazione affronti con la dovuta specificità la motivazione resa in parte qua puntualmente correlata ai diversi precedenti dell'imputato anche per reati della stessa indole, non diversamente da quanto è a dirsi sulla misura del trattamento sanzionatorio, puntualmente argomentato e non altrettanto specificatamente contrastato; rilevato che allenamrnissibilità del ricorso conseguono le pronunce c cui alL9T":. 616 cod, proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i! ricorsc e condanna ricorrente ai pagamento delle spese processuali e del'a s..--irrima di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 20