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Ordinanza — n. 46982/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46982/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46982/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELKSIR JALEL nato il 19/09/1984 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Eh sr Jalel avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla 'egge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti fattuali e giuridici dai giudice di merito sia in relazione alla configurabilità della resistenza, escludendo una connotazione meramente passiva della condotta riscontrata (si veda punto 3, dal terzo capoverso), sia con riguardo alle generiche, esciuse con sufficiente e non illogica motivazione così da endere il relativo giudizio di merito non sindac:iabile in sede di ,egittirrità ( già alla luce dell'assorbente rilievo ascritto aia non minima offensività .della condotta, alla stregua di quanto ritenuto in primo grado) hlevato che all' nammissibilità dei ricorso conseguono le pronunce ei CJi all'art. 616 cod, proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46982/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P.O.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili asserzione difendibile facoltà di astenersi dal testimoniare testimonianza diritto a un difensore eccezione di illegalità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELKSIR JALEL nato il 19/09/1984 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Eh sr Jalel avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla 'egge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti fattuali e giuridici dai giudice di merito sia in relazione alla configurabilità della resistenza, escludendo una connotazione meramente passiva della condotta riscontrata (si veda punto 3, dal terzo capoverso), sia con riguardo alle generiche, esciuse con sufficiente e non illogica motivazione così da endere il relativo giudizio di merito non sindac:iabile in sede di ,egittirrità ( già alla luce dell'assorbente rilievo ascritto aia non minima offensività .della condotta, alla stregua di quanto ritenuto in primo grado) hlevato che all' nammissibilità dei ricorso conseguono le pronunce ei CJi all'art. 616 cod, proc. pen.

P.O.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.