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Ordinanza — n. 46981/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and precise references to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46981/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Anna Rosa Noto inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment citing vague allegations of legal violations, lack of reasoning regarding non-punishability under Article 129 of the Criminal Procedure Code, and excessive sentencing. The court rejected these grounds because they failed to meet the strict requirement of precisely stating the legal provisions violated and providing corresponding references to the lower court's specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not precisely state the legal provisions violated and do not provide corresponding references to the reasoning of the impugned act.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of precise legal grounds missing references to reasoning Article 616 criminal procedure Article 363 criminal procedure responsabilità civile del notaio difetto di motivazione carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 363 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTO ANNA ROSA nato a TREVISO il 05/10/1974 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; !etto il ricorso proposto nell'interesse di Anna Rosa Noto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, diretti a contestare una non meglio precisata violazione di legge, la carenza di motivazione in relazione alla presenza di eventuali cause di non punibilità ex art 129 cpo, la tenuta della motivazione spesa sulla pena, comunque eccessiva, e una non corretta qualificazione del fatto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto privi della puntuale enunciazione deve regioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impudnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P,Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore delia Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.