Cassation court dismisses appeal as issues were already fully examined and rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the contested issues had already been thoroughly examined and rejected by the two lower courts. The appellant, Francesco Raneri, challenged a decision regarding an official act linked to physical and verbal violence committed by the accused after he attempted to kick down the entrance door of a barracks. The court determined that the lower courts provided sufficient factual and legal reasoning to dismiss the claims, rendering further review unnecessary under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the contested issues have already been adequately examined and rejected by the courts of first and second instance with correct factual and legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANERI FRANCESCO nato a NAPOLI il 07/08/1997 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTC) PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Raneri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perc:he replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti fattuali e giuridici dalle due conformi sentenze di merito in particolare con riguardo alla individuazione dell'atto d'ufficio correlato causaimente alla violenza fisica e verbale realizzata nell'occasione dall'imputato dopo aver cercato di abbattere a calci la porta di ingresso della caserma: si veda pag 2 della sentenza impugnata, primo capoverso) dando adeguato conto dei costituti, anche scogettivi, del reato contestato al capo a) della rubrica; rilevato che ali'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce c'ci all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile 1 ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore deila Cassa delle 3nr-r- Imie.,. Così deciso il 27 ottobre 2023.