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Ordinanza — n. 46978/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive arguments already properly addressed by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46978/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessandro Paolini inadmissible. The lower court had already thoroughly examined the alleged illegal finalization of seized materials based on a sound evaluation of evidence without logical inconsistencies. Consequently, the court rejected the repetitive arguments and ordered Paolini to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it raises issues of criticism already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance, thereby shielding those specific points from further scrutiny in this instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments court of first instance procedural economy legal reasoning review corresponsabilità della vittima allegazioni fattuali non credibili azione intesa alla dichiarazione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLINI ALESSANDRO nato a ROMA il 08/09/1985 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Paolini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla finalizzazione illecita della sostanza detenuta all'esito di una valutazione del m?teriale probatorio che deve ritenersi puntuale e immune da manifeste !ncongruenze logiche (si veda dal quinto capoverso in poi di pagina 4 della decisione gravata), tale da porre lerelative o.onsusioni al riparo da vizi utilmente prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.