Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits issues already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of issues already fully examined by the appellate court. The appellant challenged the conviction and sentencing, arguing against the recognition of generic probation and conditional suspension of the penalty. The court rejected these arguments as they lacked novelty, noting that the lower court had already provided sufficient and logical reasoning on the offensiveness of the conduct and the appropriateness of the punishment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must present novel legal grounds; mere repetition of arguments already decided by the court of first instance renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA MATTIA nato a BRESCIA il 12/07/2000 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Matta Mazzola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e lineare valutazione delle emergenze probatorie sia in relazione alla ritenuta configurabilità del reato contestato per !a ritenuta offensività della condotta, sia con riguardo alla determinazione del trattamento punitivo. al denegato riconoscimento delle generiche e della sospensione condizionale della pena, anche questi temi rispetto ai quali la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che alhnammissibilità del ricorso conseguono le pronuncia di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile icorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Eui-o tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.