Cassation appeal dismissed for inadmissibility as challenges do not meet strict admissibility requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds failed to meet the strict requirements for admissibility in a jurisdictional review. The appellant argued for a reinterpretation of evidence to establish liability, but the court found these arguments extraneous to the scope of jurisdictional review and did not demonstrate a manifest illogicality in the lower court's evaluation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals in jurisdictional review are inadmissible if the challenges do not lead to a manifest illogicality in the evaluation of evidence and are not based on specific procedural emergencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PAPA DANIEL nato a ROMA il 29/03/1996 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Darli& Del Papa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in guanto volte a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità laddove, come nella specie, non portino a profili di manifesta illogicità della valutazione probatoria operata dai giudici del merito e risultino avulse dalla pertinente individuazione di specifici trav.samenti di emergenze processuali valorizzate a sostegno della ritenuta responsabilità, rilevato che all'inamrnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q,M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.