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Ordinanza — n. 46973/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46973/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Alessandro Minelli inadmissible because the raised arguments merely reproduced issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Bologna. The lower court had previously addressed the qualification of the facts, excluding the defense's preferred characterization under Article 73 of the Tuscan Law, and ruled on confiscation and proportionality under Article 240-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as it lacked new grounds suitable for review in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 5 L. 10/2000; Art. 240-bis c.p.; Appeals based solely on arguments already fully examined and rejected by the court of first instance are inadmissible in jurisdictional proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal jurisdictional review repetition of merits Tuscan Law confiscation proportionality judgment esame nel merito procedura di ricusazione esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
6 dal IV capoverso), sia i ordoine alla confisca e al relativi giudiuzio di sproporzione reso ai sensi dell'art 240 bis cp richiamato dall'art 85 bis TUS ( si veda dal penultimo capovero di pagina 7) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 73 comma 5 L. 10/2000
Art. 240-bis c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINELLI ALESSANDRO nato a BOLOGNA il 15/01/1982 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Minelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal gludice di merito all'esito di una valutazione puntuale e non manifestamente illogica delle emergenze acquisite sia in relazione alla qualificazione data al fatto escludendo quella ( ai sensi del comma 5 dell'art 73 del Tus) privilegiata dalla difesa (si vedano le puntuali considerazioni spese alla pag. 6 dal IV capoverso), sia i ordoine alla confisca e al relativi giudiuzio di sproporzione reso ai sensi dell'art 240 bis cp richiamato dall'art 85 bis TUS ( si veda dal penultimo capovero di pagina 7) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condann: i ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.