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Ordinanza — n. 46972/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46972/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46972/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOJANG MALICK nato il 10/09/1990 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Bojang Malick avverso la se.ntenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, lineari e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla finalità illecita della sostanza detenuta, alla misura della pena irrogata e alle generiche non accordate, vaiutazioni rispetto alle quali l'impugnazione omette di operare un confronto critico diretto e specifico, ribadendo vanamente considerazioni già superate dalla decisione impugnata senza incorrere in censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di ci 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46972/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.

Parole chiave

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motivi di cassazione reiterazione di reati penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOJANG MALICK nato il 10/09/1990 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Bojang Malick avverso la se.ntenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, lineari e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla finalità illecita della sostanza detenuta, alla misura della pena irrogata e alle generiche non accordate, vaiutazioni rispetto alle quali l'impugnazione omette di operare un confronto critico diretto e specifico, ribadendo vanamente considerazioni già superate dalla decisione impugnata senza incorrere in censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di ci 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.