Ordinanza — n. 46972/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOJANG MALICK nato il 10/09/1990 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Bojang Malick avverso la se.ntenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, lineari e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla finalità illecita della sostanza detenuta, alla misura della pena irrogata e alle generiche non accordate, vaiutazioni rispetto alle quali l'impugnazione omette di operare un confronto critico diretto e specifico, ribadendo vanamente considerazioni già superate dalla decisione impugnata senza incorrere in censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di ci 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46972/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOJANG MALICK nato il 10/09/1990 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Bojang Malick avverso la se.ntenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, lineari e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla finalità illecita della sostanza detenuta, alla misura della pena irrogata e alle generiche non accordate, vaiutazioni rispetto alle quali l'impugnazione omette di operare un confronto critico diretto e specifico, ribadendo vanamente considerazioni già superate dalla decisione impugnata senza incorrere in censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di ci 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.