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Ordinanza — n. 46971/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to adequate discretionary reasoning in the lower court's sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46971/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Vincenzo Di Benedetto inadmissible regarding the refusal of a specific criminal benefit. The lower court provided sufficient justification for its discretionary decision based on prior transfers to minors without contradicting the initial prognostic assessment. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific arguments challenging the discretionary evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 175 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a discretionary sentencing decision is inadmissible if the lower court's judgment contains adequate reasoning justifying the decision without contradicting the initial prognostic assessment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility discretionary sentencing reasoning benefit of probation refusal prognostic assessment consistency Cassazione ordinanza remissione della pena revoca della sospensione condizionale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 175 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO VINCENZO nato a CALTAGIRONE il 01/01/1996 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Di Benedetto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in relazione alla mancata concessione dei beneficio di cui all'art. 175 cp la sentenza gravata contiene una adeguata indicazione delle ragioni giustificative che sostengono il relativo apprezzamento discrezionale ( le cessioni operate a più minorenni) senza entrare aprioristicamente in contradizione con la valutazione prognostica resa dal primo giudice nel sospendere la pena, aspetto, questo, che,del resto, il ricorso prospetta in termini solo generici senza argomentare sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.