Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing merits arguments already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Morad Cherkaoui inadmissible, ordering him to pay legal costs. The appellant challenged a second-instance judgment regarding the illegality of seized substances, the imposed sentence, and denied compensation. The court ruled that the arguments presented were merely repetitive of those already thoroughly examined and rejected by the lower court with specific legal reasoning, lacking the required critical comparison for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance or appeal with correct and specific legal reasoning, failing to provide a direct and critical comparison.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORAD CHERKAOUI ( CUI 0206TBD) nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ' letto il ricorso proposto nell'interesse di MORAD Cherkaoui avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, lineari e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla finalità illecita della sostanza detenuta, alla misura della pena irrogata e alle generiche non accordate, valutazioni rispetto alle quali l'impugnazione omette di operare un confronto critico diretto e specifico; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce d (MA all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.