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Ordinanza — n. 46969/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for introducing new non-punishment grounds and generic fact disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46969/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted in a legality proceeding. The appellant challenged the lower court's factual reconstruction and the assessment of the offense's severity, arguing for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these arguments, noting that the appellate court's evaluation was coherent and that new substantive defenses cannot be introduced at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis c.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they introduce new grounds for non-punishment or generically dispute factual findings without specific argumentation, as the appellate court's evaluation remains immune from such censure.

Parole chiave

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legality proceeding non-punishment grounds factual reconstruction admissibility of appeal Article 131-bis penal code procedural bar causa legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 131-bis c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITI ROSARIO CARMINE nato a BARILE il 25/07/1965 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di FIREN2:E dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nelr:nteresse di Rosario Carmine Viti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto mettono genericamente in discussione i costituti del giudizio di responsabilità alla luce di una ritenuta erronea ricostruzione della vicenda in fatto quando di contro la relatuva valutazione appare puntuale e coerente, immune da censure prospettabili in questa sede; introducono per la prima volta in sede di legittimità il tema della ritenuta tenuità dell'offesa da ricondurre alla causa di non punibilità di cui all'ari: 131 bis cp e tanto rende inconferente l'addotto difetto di motivazione rispetto ad una censura comunque non argomentata sul piano delle ragioni in fatto che dovrebbero sostenerne il portato contrastano i mancato riconoscimento delle generiche, einche questo ountualmente argomentato con indicazioni che rendono la relatuva valutazione di merito al riparo da censure •rospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod, proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i! ricorsc e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre