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Ordinanza — n. 46968/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of already examined and rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46968/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained arguments that had already been thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant, Pasquale Verderame, challenged the qualification of facts regarding a specific legal provision, but the appellate court had already provided a comprehensive factual and legal assessment. The Supreme Court upheld the lower court's decision, emphasizing that the appeal offered no new grounds to warrant further review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new facts or legal grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of arguments exhaustion of remedies judicial economy principle art 616 code of criminal procedure imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 c.p.p.
comma 5 of Art. 73 TUS
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDERAME PASQUALE nato a EBOLI il 04/04/1983 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Verderame avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti fattuali e giuridici Cal giudice di merito nel pervenire alla qualificazione del fatto escludendo la configurazione ( ex comma 5 dell'art 73 TUS ) sollecitata dalla difesa, ritenuta non compatibile con la regiudicanda alla luce di una complessiva e sinergica valutazione dei diversi parametri considerati dala fattispecie rivendicata dal ricorrente e senza fermarsi unicamente al dato quantitativo e qualitativo malgrado la certa consistenza da ascrivere nella specie a siffatto profilo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.