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Ordinanza — n. 46965/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as merits were already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46965/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Aznag Habib inadmissible. The lower court had already addressed the substantive arguments regarding the specific issue in its judgment, thereby shielding that evaluation from further review. Consequently, the court ruled that no valid grounds for appeal existed under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible when the lower court's judgment has already resolved the contested issue with specific reasoning, preventing the appellate court from conducting a new substantive assessment.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Merits Already Decided Cassazione Ordinanza Procedural Bar esame nel merito riesame della rendita AI circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZNAG HABIB (CUI: 044INCO) nato il 03/06/1986 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; si letto il ricorso proposto nell'interesse di Aznag Habib avverso la settenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivi di censura contrasta il mancato riconoscimento delle generiche, puntualmente argomentato dalla Corte del merito con indicazioni ( si veda pag 8 , II capoverso) che portano la relativa valutazione di merito al riparo da censure prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.