Ordinanza — n. 46964/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SOMMA ARMANDO nato a NAPOLI il 28/11/1980 avverso la sentenza del 21/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Armando Di Somma avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, non diversamente dalla laconicità dei motivi di appello, mettono genericamente in discussione i costituti anche soggettivi del giudizio di responsabilità puntualmente cristallizzati, di contro„ dalla congiunta lettura delle due sentenza di merito, nonché il mancato riconoscimento delle generiche, anche questo puntualmente argomentato e non adeguatamente contraddetto dal ricorso ( che non esplicita neppure gli elementi di segno positivo assertivamente pretermessi dalla Corte dei merito) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce i cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46964/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna h ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle arnrriende. Così deciso il 27 ottobre 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SOMMA ARMANDO nato a NAPOLI il 28/11/1980 avverso la sentenza del 21/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Armando Di Somma avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, non diversamente dalla laconicità dei motivi di appello, mettono genericamente in discussione i costituti anche soggettivi del giudizio di responsabilità puntualmente cristallizzati, di contro„ dalla congiunta lettura delle due sentenza di merito, nonché il mancato riconoscimento delle generiche, anche questo puntualmente argomentato e non adeguatamente contraddetto dal ricorso ( che non esplicita neppure gli elementi di segno positivo assertivamente pretermessi dalla Corte dei merito) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce i cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna h ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle arnrriende. Così deciso il 27 ottobre 2023.