Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds challenge motivation and evidence evaluation improperly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Montagna inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The court ruled that the first two grounds improperly questioned the sentence's motivation and the evaluation of evidence regarding criminal responsibility, finding the assessment logical and based on processual data. Additionally, the third ground was rejected because the defense's submission concerned execution phase issues, which fall outside the Court's jurisdiction for legitimacy proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; challenges to the factual motivation of the lower court or the evaluation of evidence are inadmissible unless they demonstrate a clear error in law or a violation of procedural rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNA GIUSEPPE nato a MELFI il 18/03/1957 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; !etto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Montagna avverso ia sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e ia memoria trasmessa nell'interessa del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con i primi due si mette in discussione la tenuta motivazionale della sentenza gravata e la corretta valutazione del materia probatorio acquisito con riguardo al giudizio di responsabilità che di contro risu'ta riposare su uno va`utazioni non rnanifestarrente illogiche né congetturali mai ancorate al portato del dato processuale tacciato di inutilizzabilità ( il messaggio telefonico cui ha fatto cenno il teste di PG Carrozzini nel corso della sua deposizione) che risultano invece apprezzate quale mera scaturigine dei successiv atti di indagine ( l'attività di osservazione e perquisizione) che hanno invece fornito gli elementi fondanti della ritenuta partecipazione concorsuale ascritta al ricorrente; con il terzo si contesta il diniego delle ceneriche Quando anche sul punto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e no: i iLogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda l'ultimo capoverso cfi pagina 4); rilevato che !a memoria trasmessa dalla di'esa non riguarda temi di pertinenza del giudizio di legittimità ma attiene a profili inerenti alla fase di esecuzione dei'a condanna„ estranei alle competenze di questa Corte; rilevato che arl'inamn-lissibilità dei ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen, P .Q.
M. Dichiara inarrimissibile ii ricorso e condanna ii ricorrente a: pagamento delle spese processuali e della scmma di Euro tremi:a in favore dei ia Cassa delle ammende.. Così deciso il 27 otto