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Ordinanza — n. 46962/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds merely reproduced lower court's already decided legal assessments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46962/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Zhai Yuchen inadmissible because its grounds were merely reproductions of arguments already fully examined and rejected by the Court of Appeal of Florence. The appellant challenged the dismissal of mitigating circumstances under Tuscan law and the finding of no external continuation, but failed to provide a specific, critical comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal omitted necessary direct and specific confrontations with the merits, rendering it inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely reproduce the legal assessments already made by the court of first instance without providing a specific and critical confrontation with the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reproduction of grounds specific confrontation Court of Cassation procedural law Italy circostanze attenuanti allegazioni insufficientemente motivate reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHAI YUCHEN nato il 17/09/1999 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Zhai Yuchen avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, lineari e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla non riscontrata sussistenza sia dei costituti giustificati dell'attenuante ex ad 73 comma 7 Tus, sia dei presupposti utili alla rivendicata continuazione esterna, valutazioni rispetto alle quali l'impugnazione omette di operare un confronto critico diretto e specifico, ribadendo vanamente considerazioni già superate dalla decisione impugnata senza incorrere in censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i. ricorrente a, pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore delia Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.