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Ordinanza — n. 46961/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court's factual evaluation on crime configuration was not subject to review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46961/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of the crime's configuration was not subject to review in a proceeding on admissibility. The defense argued for a specific legal characterization under Article 73, paragraph 5 of the Tus law, but the appellate court had already addressed these arguments with a coherent evaluation of the facts. Consequently, the court held that the first-instance judgment was not censurable and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot review the factual evaluation of the lower court regarding the configuration of the crime if the first-instance judgment has already adequately addressed the defense's arguments.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual evaluation review crime configuration procedural costs Tus law Article 73 imputazione per reati di stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHIM MAROUAN nato il 10/11/1991 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Rahim Marouan avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettato replicano censure adeguatamente disattese dalla Corte del merito con argomentare puntuale, frutto di una coerente valutazione delle emergenze acquisite e di una corretta applicazione dei principi in diritto chiamati a disciplinare la vicenda in fatto così da rendere la relattiva valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità e ciò sia con riguardo alla configurazione del reato, resa escludendo quella, privilegiata dalla difesa, ex ad 73 comma 5 Tus sia nel negare le generiche, rilevato che all'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.