Cassation court dismisses appeal as lower court's factual evaluation on crime configuration was not subject to review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of the crime's configuration was not subject to review in a proceeding on admissibility. The defense argued for a specific legal characterization under Article 73, paragraph 5 of the Tus law, but the appellate court had already addressed these arguments with a coherent evaluation of the facts. Consequently, the court held that the first-instance judgment was not censurable and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot review the factual evaluation of the lower court regarding the configuration of the crime if the first-instance judgment has already adequately addressed the defense's arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHIM MAROUAN nato il 10/11/1991 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Rahim Marouan avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettato replicano censure adeguatamente disattese dalla Corte del merito con argomentare puntuale, frutto di una coerente valutazione delle emergenze acquisite e di una corretta applicazione dei principi in diritto chiamati a disciplinare la vicenda in fatto così da rendere la relattiva valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità e ciò sia con riguardo alla configurazione del reato, resa escludendo quella, privilegiata dalla difesa, ex ad 73 comma 5 Tus sia nel negare le generiche, rilevato che all'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.