Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonino Fiolo inadmissible, ruling that the cited grounds were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the Milan Court of Appeal. The lower court had already addressed issues regarding the non-personal use of seized drugs, the lack of evidence for specific defenses, and the circumstances of recidivism during home detention. Consequently, the appeal was rejected, and Fiolo was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of arguments already examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIOLO ANTONINO nato a MILANO il 06/01/1970 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Fiolo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito al'esito di una valutazione puntuale e non. manifestamente illogica delle emergenze probatorie avito riguardo alla destinazione ad uno non esclusivamente personale della sostanza stupefacente detenuta (si vedano le considerazioni spese alla pagina 7 ); alla infondatezza delle deduzioni difensive indicate a sostegno delle generiche, non accordate ( si veda la motivazione a pagina 11), alla sussistenza degli estremi fondanti» la ritenuta recidiva ( si vedano riferimento contenuti alla pagina 13 laddove la maggiore riprovevolezza del fatto viene raccordata ai precedenti del ricorrente e letta alla luce delle specifiche modalità della condotta, realizzata mentre l'imputato si trovava sottoposto a detenzione domiciliare e a una misura di prevenzione personale); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.